Atti da e per l'estero

STATUS DELLO STRANIERO

Una analisi dello status degli stranieri in Italia non può prescindere anzitutto da una disamina di quali siano i requisiti e le condizioni per essere considerato cittadino italiano.

Per cittadino italiano, ai sensi della L.91/1992, deve intendersi:

Per stranieri dunque si intendono tutti i soggetti che non siano cittadini italiani, con la precisazione che segue in relazione ai cittadini di stati membri dell’Unione Europea,. 

Ai sensi dell’art. 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale", contenute nel Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942,

“Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali”.

La normativa di riferimento riguardante il godimento dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri è oggi costituita dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394). 

Casi in cui non è necessario verificare la condizione di reciprocità

In base al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono parificati ai cittadini italiani e, dunque, dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità:

Per elenco dei paesi firmatari di BITs o con cui sussiste la condizione di reciprocità si rinvia a:

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/elenco_paesi.html

 

Agli stranieri comunque presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dal diritto internazionale generale.

 

ATTI ESTERI

Per la globalizzazione e conseguente frequente circolazione di persone e capitali fra Stati, sempre più spesso si ha a che fare con documenti esteri “notarili” da far valere in Italia o al contrario con documenti italiani da far valere all’estero.

Per quanto riguarda atti esteri da far valere in Italia, la normativa in esame è composta da una molteplicità di fonti:

Il deposito notarile è necessario per qualunque atto soggetto a pubblicità immobiliare o commerciale, non invece per gli atti che dovranno essere solamente registrati ai sensi del D.p.r. 131/1986.

Si precisa le norme relative alle menzioni di legge previste i trasferimenti immobiliari saranno applicate al verbale di deposito;

La legalizzazione consiste in una procedura volta a garantire la qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché l'autenticità della firma stessa.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere in Italia, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero competenti per lo Stato di provenienza, senza necessità di ulteriore legalizzazione (art. 33, comma 2, D.P.R. n. 445/2000) e devono essere debitamente tradotte in italiano.

La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo provvede alla legalizzazione delle firme sugli atti e documenti da valere in Italia e rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia (art. 33, comma 4, D.P.R. n. 445/2000).

Non sempre però la legalizzazione è procedura necessaria, ciò avviene nei casi in cui il documento provenga da Stati facenti parte di appositi trattati internazionali.

Non è richiesta per:

https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/stato_civile/doc/convenzione_di_londra_del_7_giugno_1968.pdf

(Aggiornato a ottobre 2018).

Si rinvia a:

www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Bruxelles_1987_%28dati%29.pdf

http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Italia-Germania_1969_%28dati%29.pdf

http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Italia-Ungheria_1977_%28dati%29.pdf

Per individuazione dei paesi firmatari si rinvia a:

https://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Aja_Stato_applicazione.pdf

ATTI ITALIANI DA FAR VALERE ALL’ESTERO

Ove si tratti di atti pubblici la competenza al loro ricevimento e redazione spetta al notaio.

Si applicheranno le stesse regole di legittimazione del documento sopra esplicate, dunque: legalizzazione, apostille, o libera circolazione del documento con la precisazione che:

Si precisa infine che Legalizzazione e Apostille, si applicano solo agli atti e documenti pubblici o autenticati, come definiti dalla normativa nazionale e internazionale: pertanto non possono essere legalizzati o apostillati atti e documenti privati se non preventivamente sottoposti al deposito presso un notaio.

La normativa vigente, consente la legalizzazione esclusivamente di atti e documenti con firma originale e non è permessa la legalizzazione di atti e documenti firmati digitalmente.

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