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Il contratto di rent to buy è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. “Sblocca Italia” del 12 settembre 2014 n. 133 convertito con Legge 11 novembre 2014, n. 164.
Rientra quindi tra i contratti tipizzati sebbene nella sua struttura sia evidente l’affinità ad un negozio con causa mista desunta dall’unione di due figure contrattuali a noi più conosciute: la locazione e la compravendita.
Il contratto in esame è stato immaginato dal legislatore come strumento per addivenire all’acquisto di un’abitazione senza necessità di:
e si caratterizza per l’immediata concessione del godimento dell’immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato (massimo 10 anni stante l’inopponibilità ai terzi dello stesso oltre detta durata).
Peculiarità del contratto di rent to buy risiede nella duplice funzione del canone pagato a fronte dell’utilizzo dell’abitazione:
Il legislatore – quale deroga alle norme in tema di pubblicità immobiliare - ha inoltre previsto una ultrattività dell’efficacia della trascrizione del contratto in questione.
Il negozio: