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Rent to buy

Il contratto di rent to buy è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.L.  “Sblocca Italia” del 12 settembre 2014 n. 133 convertito con Legge 11 novembre 2014, n. 164.

Rientra quindi tra i contratti tipizzati sebbene nella sua struttura sia evidente l’affinità ad un negozio con causa mista desunta dall’unione di due figure contrattuali a noi più conosciute: la locazione e la compravendita.

Il contratto in esame è stato immaginato dal legislatore come strumento per addivenire all’acquisto di un’abitazione senza necessità di:

  • dover ricorrere al finanziamento bancario;
  • dover corrispondere, contestualmente alla conclusione dell’accordo, l’intero corrispettivo di cessione,

e si caratterizza per l’immediata concessione del godimento dell’immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato (massimo 10 anni stante l’inopponibilità ai terzi dello stesso oltre detta durata).

Peculiarità del contratto di rent to buy risiede nella duplice funzione del canone pagato a fronte dell’utilizzo dell’abitazione:

  • parte del pagamento (il cui ammontare sarà determinato convenzionalmente dalle parti) sarà imputato a corrispettivo per l’eventuale esercizio del riscatto e dovrà esser restituito in caso di mancato esercizio del diritto all’acquisto nel termine stabilito;
  • parte del pagamento spetterà al concedente per la consegna in detenzione del bene, e sarà da questi ritenuta in ogni caso.

 Il legislatore – quale deroga alle norme in tema di pubblicità immobiliare - ha inoltre previsto una ultrattività dell’efficacia della trascrizione del contratto in questione.

Il negozio:

  • sebbene inizialmente produca effetti solamente obbligatori fra le parti, è trascrivibile sin dalla sua conclusione, in modo da consentirne l’opponibilità verso i terzi;
  • eccezionalmente si consente che la pubblicità produca i suoi effetti fino ad un massimo di dieci anni.