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Società

L’attività di impresa, ovvero lo scambio o produzione di beni o servizi organizzati con metodo economico, può essere svolta dall’imprenditore personalmente o a mezzo di schermature giuridiche connotate da caratteristiche di minor o maggior intensità.

Accanto alle persone fisiche, troviamo le persone giuridiche che, ove perseguano scopi lucrativi, sono denominate “Società”.

Le società sono caratterizzate dalla scissione soggettiva che si produce fra l’ente e i soci che ne fanno parte, godendo della cosiddetta soggettività giuridica. 

Si distingue fra società di persone e società di capitali.
Le prime sono caratterizzate dalla matrice personalistica che i soci imprimono sulla stessa, per la maggiore flessibilità nell’organizzazione, nell’amministrazione e nella rappresentanza.

Dal momento che in esse rileva principalmente l’aspetto personalistico, il legislatore non ha previsto specifici formalismi per assicurare l’effettività del capitale sociale.

Le società di capitali al contrario si caratterizzano per il ruolo primario del capitale sociale: è elemento centrale in quanto oltre a costituire il mezzo di dotazione per il perseguimento dello scopo e determinare proporzionalmente i diritti e gli obblighi dei soci, è fonte di garanzia patrimoniale dei creditori di dette società.

Salvo ipotesi patologiche infatti, le società di capitali, a seguito dell’iscrizione al registro imprese, assumono personalità giuridica con ciò determinando la limitazione della responsabilità dei soci al solo conferimento effettuato.

Nelle società di persone la responsabilità dei soci è sussidiaria e solidale rispetto a quella della società, ciò significa che sarà chiamata a rispondere dell’adempimento delle obbligazioni contratte in primis la società e in secondo luogo i soci. 

Sono società di persone: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice.

Sono società di capitali: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (con variante della società a responsabilità limitata semplificata).

Generalizzando si cerca di riassumere le principali caratteristiche delle società nel seguente modo:

Società di persone:

- Società semplice:
* Hanno ad oggetto attività non commerciale;
* Sono pubblicizzate mediante iscrizione al registro imprese in apposita sezione speciale;
* I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto qualunque prestazione suscettibile di valutazione economica ed idonea al perseguimento dello scopo sociale;
* L’organizzazione può essere conformata nel modo più svariato purché siano sostanzialmente rispettati il divieto del patto leonino e lo scopo lucrativo della società;
* Tutti i soci, di norma, sono solidalmente ed illimitatamente responsabili per l’adempimento delle obbligazioni contratte dalla società. E’ ammessa, se debitamente pubblicizzata, la limitazione di responsabilità solo per coloro che non agiscono in rappresentanza dell’ente;
* I creditori particolari di ciascun socio, finché dura la società, possono far valere i propri diritti solo sugli utili spettanti al loro debitore. Ove però gli altri beni del debitore siano insufficienti a soddisfare i crediti, il creditore può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio debitore;
* Non sono soggette alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari.

 - Società in nome collettivo:
* Hanno ad oggetto attività commerciale e non;
* Sono pubblicizzate mediante iscrizione al registro imprese;
* I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto qualunque prestazione suscettibile di valutazione economica ed idonea al perseguimento dell’oggetto sociale;
* L’organizzazione può essere conformata nel modo più svariato purché siano sostanzialmente rispettati il divieto del patto leonino e lo scopo lucrativo della società;
* Tutti i soci, inderogabilmente, sono solidalmente ed illimitatamente responsabili per l’adempimento delle obbligazioni contratte dalla società, previa escussione del patrimonio sociale;
* I creditori particolari di ciascun socio, finché dura la società, possono far valere i propri diritti solo sugli utili spettanti al loro debitore;
* Sono soggette alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, oltre gli altri previsti da legge.

 - Società in accomandita semplice:
* Hanno ad oggetto attività commerciale e non;
* Sono pubblicizzate mediante iscrizione al registro imprese;
* I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto qualunque prestazione suscettibile di valutazione economica ed idonea al perseguimento dell’oggetto sociale;
* Sussistono due categorie di soci: i soci accomandanti e i soci accomandatari. Quest’ultimi sono del tutto assimilati ai soci di società in nome collettivo.
I soci accomandanti al contrario possono considerarsi come soci di capitale: essi rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente al proprio conferimento ma non sono ammessi ad amministrare e rappresentare la società di fronte ai terzi;
* L’organizzazione può essere conformata nel modo più svariato purché siano sostanzialmente rispettati il divieto del patto leonino, lo scopo lucrativo della società e la ripartizione delle competenze fra le due categorie di soci;
* Tutti i soci accomandatari sono solidalmente ed illimitatamente responsabili per l’adempimento delle obbligazioni contratte dalla società, previa escussione del patrimonio sociale;
* I creditori particolari di ciascun socio, finché dura la società, possono far valere i propri diritti solo sugli utili spettanti al loro debitore;
* Sono soggette alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, oltre gli altri previsti da legge.

 Società di capitali:

- Società per azioni:
* Hanno ad oggetto attività commerciale e non;
* Sono costituite mediante iscrizione al registro imprese, momento dal quale assumono la personalità giuridica;
* I conferimenti dei soci possono essere effettuati solo in denaro o in natura, non sono suscettibili di conferimento le prestazioni d’opera o servizi. Al fine di garantire l’effettività del capitale sociale, i conferimenti in natura o di crediti devono essere previamente periziati ai sensi di legge;
* Le partecipazioni sono rappresentate da azioni (titoli di credito nominativi) fra loro uguali e indivisibili. Si possono tuttavia creare, nei limiti di legge, svariate categorie di azioni fornite di particolari diritti economici o amministrativi;
* Le partecipazioni sono, di norma e salvo divieti statutari, liberamente trasmissibili con le modalità di circolazione e legittimazione previste per i titoli di credito, senza che ciò comporti una modifica del contratto sociale;
* La struttura di “governance” è rigida.
I soci possono optare per: una organizzazione di tipo tradizionale con tripartizione di competenze fra organo di indirizzo (assemblea) organo amministrativo (consiglio di amministrazione, amministratore unico)  e organo di controllo (collegio sindacale); una organizzazione di tipo germanico-dualista con “bipartizione” di competenze fra consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza (alcune peculiari competenze dell’assemblea soci sono per legge attribuite all’organo di controllo); una organizzazione di tipo monistico con creazione di un comitato per il controllo all’interno del consiglio di amministrazione;
* Salvo ipotesi patologiche, per l’adempimento delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio;
* Possono emettere obbligazioni (titoli di credito nominativi, rappresentativi di un’unitaria operazione di finanziamento) al fine di reperire capitale di credito, da offrire in sottoscrizione al pubblico;
* Sono soggette a particolari regole contabili, essendo nella maggior parte dei casi soggette a revisione legale dei conti da parte di un soggetto terzo;
* Possono creare patrimoni destinati a specifici affari.

 - Società in accomandita per azioni:
* Hanno ad oggetto attività commerciale e non;
* Sono costituite mediante iscrizione al registro imprese, momento dal quale assumono la personalità giuridica;
* I conferimenti dei soci possono essere effettuati solo in denaro o in natura, non sono suscettibili di conferimento le prestazioni d’opera o servizi. Al fine di garantire l’effettività del capitale sociale, i conferimenti in natura o di crediti devono essere previamente periziati ai sensi di legge;
* Le partecipazioni sono rappresentate da azioni (titoli di credito nominativi) fra loro uguali e indivisibili. Si possono tuttavia creare, nei limiti di legge, svariati tipi di azioni fornite di particolari diritti economici o amministrativi;
* Le partecipazioni sono, di norma e salvo divieti statutari, liberamente trasmissibili con le modalità di circolazione e legittimazione previste per i titoli di credito, senza che ciò comporti una modifica del contratto sociale;
* La struttura di “governance” è rigida.
I soci possono optare per: una organizzazione di tipo tradizionale con tripartizione di competenze fra organo di indirizzo (assemblea) organo amministrativo (consiglio di amministrazione, amministratore unico)  e organo di controllo (collegio sindacale); una organizzazione di tipo germanico-dualista con “bipartizione” di competenze fra consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza (alcune peculiari competenze dell’assemblea soci sono per legge attribuite all’organo di controllo); una organizzazione di tipo monistico con creazione di un comitato per il controllo all’interno del consiglio di amministrazione;
* Sussistono due categorie di soci: i soci accomandanti e i soci accomandatari. I primi sono in tutto assimilati ai soci di società per azioni. I soci accomandatari invece sono quelli nominati tali dall’assemblea, sono amministratori di diritto e rispondono dell’adempimento delle obbligazioni sociali – anche quelle sorte precedentemente al proprio incarico – solidalmente e illimitatamente;
* Possono emettere obbligazioni (titoli di credito nominativi, rappresentativi di un’unitaria operazione di finanziamento) al fine di reperire capitale di credito, da offrire in sottoscrizione al pubblico;
* Sono soggette a particolari regole contabili, essendo nella maggior parte dei casi soggette a revisione legale dei conti da parte di un soggetto terzo;
* Possono creare patrimoni destinati a specifici affari.

 - Società a responsabilità limitata:
* Hanno ad oggetto attività commerciale e non;
* Sono costituite mediante iscrizione al registro imprese, momento dal quale assumono la personalità giuridica;
* I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto qualunque prestazione suscettibile di valutazione economica ed idonea al perseguimento dell’oggetto sociale. Al fine di garantire l’effettività del capitale sociale è però previsto che i conferimenti in natura o di crediti debbano essere previamente periziati ai sensi di legge e, ove si tratti di prestazioni di opera o servizi, assistiti da fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
* Le partecipazioni, di regola, non possono esser rappresentate da azioni né essere oggetto di offerta al pubblico. I diritti economici o amministrativi spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
E’ fatta salva la creazione di diritti particolari spettanti a singoli soci.
* Le partecipazioni sono, di norma e salvo divieti statutari, liberamente trasmissibili senza che ciò comporti una modifica del contratto sociale.
La cessione sarà però opponibile solo a seguito della sua iscrizione al registro imprese;
* La struttura di “governance” può essere conformata nel modo più svariato purché siano rispettata la ripartizione di competenze fra assemblea e organo amministrativo;
* L’organo di controllo è di norma facoltativo;
* Salvo ipotesi patologiche, per l’adempimento delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio;
* Sono soggette a particolari regole contabili.

Di recente le s.r.l. sono state oggetto di modifiche legislative in particolare:
1) L. 27/2012, al fine di consentire un più facile accesso allo strumento societario, ha introdotto:
a - la possibilità di costituire società a responsabilità limitata semplificate (S.r.l.s.), le cui caratteristiche principali sono:

  • Capitale sociale inferiore a euro 10.000,00 che deve essere versato integralmente e in denaro;
  • Possono rivestire la qualità di soci solo le persone fisiche;
  • Ferma l’imposta di registro e i diritti camerali, l’atto costitutivo e l’iscrizione al registro imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili;
  • A fronte del regime agevolativo, il legislatore ha predisposto uno statuto standard con clausole tipizzate e inderogabili;
b - la possibilità di costituire società a responsabilità limitata con capitale inferiore ad euro 10.000,00 a condizione che in questo caso tutti gli utili vadano postati in apposita riserva, fino a che questa non abbia raggiunto i 9.999,00 euro; in questa tipologia si applicano sostanzialmente tutte le norme dell’ SRL “normale”.

2) L. 96/2017, al fine di consentire alle dette società alcune prerogative tipiche delle società per azioni, ha dettato una disciplina speciale per le Piccole e Medie Imprese (P.M.I.), tali intendendosi quelle che soddisfino contemporaneamente le seguenti caratteristiche oggettive: 

  • Abbia ad oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa  
  • Occupi meno di 250 persone ed abbia un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;
  • Non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una P.M.I.

Fra i principali elementi caratteristici troviamo:

  • La possibilità di offrire in pubblica sottoscrizione le proprie partecipazioni in mercati regolamentati (equity crowdfounding);
  • La possibilità di creare diritti economici o amministrativi particolari legati alla partecipazione, dunque non più a favore del singolo socio;
  • La possibilità di operare su proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori e componenti dell’organo amministrativo oltreché prestatori d’opera e servizi anche professionali.