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La successione è un momento tanto delicato e intimo per ciascuno di noi, quanto importante e purtroppo inevitabile.
L’ordinamento italiano prevede due forme di successione: la successione legittima e la successione testamentaria.
La prima – che opera in assenza totale o parziale della seconda – comporta un trasferimento dell’eredità dal soggetto defunto ai prossimi congiunti secondo regole di concorso e quote che il legislatore ha ritenuto opportune.
La successione testamentaria opera invece quando il “de cuius” abbia inteso disporre di tutte o parte delle proprie sostanze in un modo prestabilito mediante testamento.
Con il testamento si può stabilire l’attribuzione a uno o più soggetti di un determinato bene ovvero di quote o della totalità del patrimonio.
Si parla di “Legato” o “Istituzione di erede”.
Es. di legato: “Lego a Tizio l’appartamento di mia proprietà sito in…”.
Il legato costituisce una successione a titolo particolare: il legatario (ovvero il beneficiario dell’attribuzione), ricevendo un beneficio economico esclusivamente positivo – in quanto per regola il legatario non risponde dei debiti ereditari, salvo ciò sia stato espressamente previsto dal testatore, ed in ogni caso nei limiti del valore della cosa ricevuta – acquisterà automaticamente il bene fin dal momento di apertura della successione (nei legati di specie), salvo possibilità di rinunziarvi.
Es. istituzione di erede: “Istituisco eredi il signor Tizio e il signor Caio nella quota di due terzi del mio patrimonio”.
L’istituzione di erede costituisce una successione a titolo universale: il chiamato all’eredità una volta accettata la delazione in suo favore subentrerà nell’attivo e nel passivo del patrimonio del defunto rispondendo dei debiti ereditari anche con i beni propri – salvo abbia accettato con beneficio di inventario –.
Si precisa che per scelta di politica legislativa, l’ordinamento italiano prevede a favore del coniuge e dei figli del disponente, e in assenza di quest’ultimi a favore degli ascendenti, una quota riservata di eredità ed ulteriori diritti.
Fra i diritti che la legge riserva ai nominati soggetti, spicca il diritto di abitazione dell’immobile di residenza familiare e l’uso dei mobili che lo corredano che spetta a determinate condizioni al coniuge superstite.
Il testamento è un atto necessariamente unilaterale e revocabile, sottoposto a determinati formalismi: per la sua validità dovrà essere redatto nei modi previsti per legge.
Si ha:
E’ ammessa anche la possibilità di depositare formalmente il documento presso il proprio notaio di fiducia disponendone la conservazione nei suoi repertori.
Per la previsione di disposizioni a favore di categorie svantaggiate si rinvia alla pagina "Lasciti solidali".