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Regolare la propria successione

  • Per il “De cuius”

La successione è un momento tanto delicato e intimo per ciascuno di noi, quanto importante e purtroppo inevitabile.

L’ordinamento italiano prevede due forme di successione: la successione legittima e la successione testamentaria.

La prima – che opera in assenza totale o parziale della seconda – comporta un trasferimento dell’eredità dal soggetto defunto ai prossimi congiunti secondo regole di concorso e quote che il legislatore ha ritenuto opportune.

La successione testamentaria opera invece quando il “de cuius” abbia inteso disporre di tutte o parte delle proprie sostanze in un modo prestabilito mediante testamento.

Con il testamento si può stabilire l’attribuzione a uno o più soggetti di un determinato bene ovvero di quote o della totalità del patrimonio.

Si parla di “Legato” o “Istituzione di erede”.

Es. di legato: “Lego a Tizio l’appartamento di mia proprietà sito in…”.

Il legato costituisce una successione a titolo particolare: il legatario (ovvero il beneficiario dell’attribuzione), ricevendo un beneficio economico esclusivamente positivo – in quanto per regola il legatario non risponde dei debiti ereditari, salvo ciò sia stato espressamente previsto dal testatore, ed in ogni caso nei limiti del valore della cosa ricevuta – acquisterà automaticamente il bene fin dal momento di apertura della successione (nei legati di specie), salvo possibilità di rinunziarvi.

Es. istituzione di erede: “Istituisco eredi il signor Tizio e il signor Caio nella quota di due terzi del mio patrimonio”.

L’istituzione di erede costituisce una successione a titolo universale: il chiamato all’eredità una volta accettata la delazione in suo favore subentrerà nell’attivo e nel passivo del patrimonio del defunto rispondendo dei debiti ereditari anche con i beni propri – salvo abbia accettato con beneficio di inventario –.

 

Si precisa che per scelta di politica legislativa, l’ordinamento italiano prevede a favore del coniuge e dei figli del disponente, e in assenza di quest’ultimi a favore degli ascendenti, una quota riservata di eredità ed ulteriori diritti.

Fra i diritti che la legge riserva ai nominati soggetti, spicca il diritto di abitazione dell’immobile di residenza familiare e l’uso dei mobili che lo corredano che spetta a determinate condizioni al coniuge superstite.

 

Il testamento è un atto necessariamente unilaterale e revocabile, sottoposto a determinati formalismi: per la sua validità dovrà essere redatto nei modi previsti per legge.

Si ha:

  • Testamento olografo: è la forma testamentaria più semplice. Requisiti richiesti dalla legge per la sua validità sono l’apposizione della data, la redazione a mano da parte del disponente e la sottoscrizione. Il testamento olografo così redatto potrà esser conservato dal testatore stesso o essere affidato fiduciariamente a notaio o altro professionista.

E’ ammessa anche la possibilità di depositare formalmente il documento presso il proprio notaio di fiducia disponendone la conservazione nei suoi repertori.

 

  • Testamento pubblico: è la forma testamentaria più solenne. Il disponente dichiarerà le proprie volontà al notaio che le redigerà nei modi di legge confezionando un documento perfetto. Il testamento, il cui contenuto rimarrà segreto fino all’apertura della successione, sarà conservato dal notaio nei suoi repertori.
  • Testamento segreto: è una forma “composita”. La scheda testamentaria sarà redatta dal testatore o eccezionalmente anche da un terzo, ove il primo non sia in grado di scrivere. Seguirà poi un atto formale di deposito agli atti del notaio del testamento che sarà sigillato secondo quanto previsto da legge.

 Per la previsione di disposizioni a favore di categorie svantaggiate si rinvia alla pagina "Lasciti solidali".