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Gestire l'apertura di una successione

  • Per gli eredi

Per una lista dei documenti necessari a gestire le pratica successorie si rinvia alla sezione "Successioni"

Apertasi la successione si avrà la fase di delazione dell’eredità.

I beni oggetto di legati - ove previsti - si separeranno dal patrimonio del defunto rimanendo automaticamente acquisiti dai beneficiari.

I chiamati eredi invece non acquisteranno l’eredità fino alla loro accettazione (espressa o tacita).

L’accettazione determinerà la confusione dei patrimoni con conseguente subentro anche nei debiti del defunto per tutto il loro ammontare (responsabilità cosiddetta “ultra vires hereditatis”).

Ove l’erede non abbia contezza del valore dell’eredità ma sospetti trattarsi di un patrimonio negativo (“Damnosa hereditas”) potrà accettare con beneficio di inventario evitando di rispondere con beni propri dei debiti del “de cuius”.

Si precisa che per la validità dell’accettazione beneficiata dovranno essere rispettate determinate procedure.

 

Il termine per accettare o rinunziare, salvo possesso di beni ereditari, è di dieci anni in pendenza dei quali i chiamati potranno solamente compiere attività di conservazione del patrimonio.

Detto termine non è però contemplato dal legislatore tributario: ai sensi degli artt. 28 e 31 del d.lgs. 346/1990 (come reintrodotto dalla L.286/2006) sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione, nei dodici mesi successivi all’apertura della successione, i chiamati all’eredità, i legatari e gli esecutori testamentari (oltre altri).

Trattandosi di un obbligo ai fini fiscali la presentazione della stessa non comporta accettazione dell’eredità.

Sono esentati da quanto sopra coloro che abbiano rinunziato all’eredità o al legato.

Non è in ogni caso richiesta la dichiarazione ove il patrimonio sia devoluto al coniuge o parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario abbia un valore inferiore a euro 100.000,00, non comprendendo beni immobili o diritti reali immobiliari.

 

FRANCHIGIE:

La L.286/2006 ha introdotto all’art. 2 una serie di franchigie.

Ferme le imposte ipotecarie e catastali, i trasferimenti per causa di morte sono soggetti all’imposta di successioni con le conseguenti aliquote sul calore complessivo netto dei beni:

  1. Devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000,00 di euro: 4%;

a-bis) Devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000,00 euro: 6%;

  1. Devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%;
  2. Devoluti a favore di altri soggetti: 8%.

 

Si precisa che nel calcolo della franchigia sono ricomprese anche eventuali donazioni effettuate in vita, di cui si dovrà dar conto nella dichiarazione di successione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto legislativo.

 

PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO:

Ove la successione sia stata regolata con testamento:

  • Se olografo non depositato: è fatto obbligo per chiunque ne sia in possesso di richiederne la pubblicazione ad un notaio. La richiesta di pubblicazione non determina accettazione dell’eredità, non essendo quindi necessaria la presenza di tutti i chiamati, che potranno essere avvertiti anche successivamente. Il richiedente dovrà presentare l’originale della scheda.
  • Se olografo depositato, segreto o pubblico: vale quanto sopra detto, con la differenza che la scheda si troverà già presso lo studio del notaio.

Solo con la pubblicazione le disposizioni assumeranno efficacia.

Ai fini della prova dell’apertura della successione i richiedenti dovranno in ogni caso fornire l’estratto per sunto dell’atto di morte, redatto dall’ufficiale di stato civile.