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Fra le funzioni del notaio - per una disamina delle quali si rinvia ad apposita sezione del presente sito - vi rientra anche quella di pubblico depositario, come previsto dall’art. 1 della Legge 16 febbraio 1913, n.89.
Il pubblico ufficiale è infatti obbligato per legge alla conservazione degli atti da lui ricevuti o autenticati e può conservare in deposito anche ulteriori documenti su richiesta delle parti (purché scritti in italiano o accompagnati da traduzione in modo da assicurare la legalità del contenuto).
Per coloro che fossero alla ricerca di un atto notarile si sottolinea che:
Per gli atti tra vivi:
Per gli atti di ultima volontà: