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Trovare un atto notarile

 

Fra le funzioni del notaio - per una disamina delle quali si rinvia ad apposita sezione del presente sito - vi rientra anche quella di pubblico depositario, come previsto dall’art. 1 della Legge 16 febbraio 1913, n.89.

Il pubblico ufficiale è infatti obbligato per legge alla conservazione degli atti da lui ricevuti o autenticati e può conservare in deposito anche ulteriori documenti su richiesta delle parti (purché scritti in italiano o accompagnati da traduzione in modo da assicurare la legalità del contenuto).

 

Per coloro che fossero alla ricerca di un atto notarile si sottolinea che:

Per gli atti tra vivi:

  • Il notaio è obbligato, secondo le proprie norme ordinamentali, a conservare per tutto l’esercizio della funzione gli atti “inter vivos” ricevuti ed è obbligato a rilasciarne copia a chiunque faccia richiesta (previo pagamento degli onorari notarili, se richiesti);
  • Ove il notaio abbia cessato la propria funzione, per qualunque causa, o abbia trasferito la propria sede al di fuori del distretto del Consiglio notarile di assegnazione, tutti i suoi atti, repertori e ogni altro documento sarà depositato all’Archivio notarile distrettuale competente;
  • Una copia autentica degli atti soggetti all’obbligo di registrazione viene inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate del luogo di residenza del notaio.
    Il pubblico ufficio conserverà il documento in deposito per 10 anni successivi – senza poterne rilasciare copia salvo casi eccezionali – decorsi i quali sarà consegnato all’Archivio notarile distrettuale competente. 

Per gli atti di ultima volontà:

  • Il notaio è obbligato, secondo le proprie norme ordinamentali, a conservare per tutto l’esercizio della funzione gli atti “mortis causa” da lui ricevuti ma gli è vietato di concederne ispezione e copia durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo a persona munita di speciale mandato in forma autentica;
  • Ove il notaio abbia cessato la propria funzione, per qualunque causa, o abbia trasferito la propria sede al di fuori del distretto del Consiglio notarile di assegnazione, tutti i suoi atti, repertori e ogni altro documento sarà depositato all’Archivio notarile distrettuale competente;
  • Ove si intendesse conoscere l’esistenza o meno di un testamento depositato in Italia o in paesi esteri firmatari della Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972, ratificata con Legge 25 maggio 1981, n. 307, può essere interpellato il Registro generale testamenti presso il Ministero di Giustizia che rilascerà un certificato degli atti di ultima volontà iscritti in quell'organismo, relativi alla persona deceduta.
    Per gli adempimenti da effettuare si rinvia al sito: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_9_11.wp