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Patti di famiglia

E’ definito come il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, oppure il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti.

La ratio legis che ha portato all’introduzione dell’istituto in commento, operata con L. 55/2006, è quella di garantire il passaggio generazionale nella gestione dell’impresa, evitando che la stessa possa essere frammentata in seguito al costituirsi della comunione ereditaria.

Il “favor” alla prosecuzione dell’attività economica è dimostrato dalle devianze che il legislatore ha previsto rispetto alla normale disciplina del diritto successorio.

Ai sensi dell’art. 458 c.c. costituisce unica deroga ammessa al divieto dei patti successori e nella specie ai patti successori rinunziativi, da intendersi come quegli accordi con cui taluno rinunzia a diritti che gli possono spettare su una successione non aperta.

Elemento essenziale per la validità e stabilità del patto di famiglia è che al negozio partecipino tutti gli eredi “necessari” esistenti al momento di conclusione dello stesso in quanto:

  • l’imprenditore provvede ad assegnare l’azienda o quote di controllo della sua impresa ad un discendente definito come assegnatario;
  • l’assegnatario deve liquidare gli eredi necessari non assegnatari – salvo vi rinunzino – con il pagamento di una somma – o dazione di altri beni – corrispondente al valore delle quote di successione legittima (ex 536 c.c.);
  • i beni assegnati con il contratto, secondo il valore loro attribuito, sono imputati alle quote di legittima spettanti ai partecipanti non assegnatari, non essendo neanche soggetti a collazione o a riduzione;
  • ove sopravvengano nuovi legittimari (nuovo coniuge, o nascita di un figlio), anch’essi avranno diritto alla liquidazione di cui ai punti precedenti. 

Nonostante il legislatore non si sia espresso in merito al contenuto quantitativo dell’attribuzione, la dottrina prevalente, in un’interpretazione teleologica della norma, ritiene che con attribuzione di quote si debba intendere il trasferimento di una partecipazione che consenta la gestione e il controllo dell’impresa. 

AGEVOLAZIONI FISCALI

Anche il legislatore tributario si è dimostrato favorevole al passaggio generazionale dell’impresa.

La Legge 296 del 2006, come modificata dalla L.  244 del 2007 ha introdotto il comma 4-ter all’art.3 del D.lgs. 346 del 1990.

La richiamata normativa prevede l’esenzione dalle imposte sulle donazioni, dei trasferimenti a favore di discendenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni a condizione che:

  • in caso di quote sociali e azioni, siano tali da integrare il controllo di cui all’art. 2359 c.c.;
  • l’impresa sia proseguita o il controllo detenuto per un periodo non inferiore a cinque anni.