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Vincoli di destinazione

 

Nel nostro ordinamento vige il principio di responsabilità generale del debitore secondo cui, ai sensi dell’art. 2740 c.c., risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri, non essendo ammesse limitazioni della responsabilità se non nei casi espressamente previsti da legge.

Detto principio, inizialmente cardine fondamentale del nostro ordinamento, ha trovato via via svariati ridimensionamenti.

Il legislatore ha infatti introdotto numerosi casi di separazione patrimoniale, consentendo di distinguere quale parte del patrimonio destinare a scopi particolari, e quindi sottrarre al principio della responsabilità generale sopra ricordato;

dapprima con il fondo patrimoniale (sostitutivo del patrimonio familiare o dote), successivamente con il recepimento europeo del trust, poi con il cosiddetto “atto di destinazione” e i patrimoni destinati a specifici affari.

Caratteristica che accomuna tutti i vincoli di destinazione è la separazione patrimoniale che essi producono: i beni che ne sono oggetto potranno essere espropriati solo per debiti contratti nel perseguimento dello scopo. 

Omettendo una disamina di fondo patrimoniale e patrimoni destinati per cui si rinvia alle specifiche sezioni, si analizzeranno invece le caratteristiche di trust e atto di destinazione.

  • Trust: come definito dalla legge di recepimento della Convenzione de L’Aja, è un rapporto giuridico con cui un costituente – con atto inter vivos o mortis causa – pone determinati beni sotto il controllo di un “trustee” nell’interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico.

Sono elementi caratterizzanti:

  • I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
  • I beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
  • Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge;

Si precisa che:

- trattandosi di una legge volta al riconoscimento di trust “esterni” si ritiene che l’istituto debba presentare qualche elemento di internazionalità;
- la validità della destinazione dipende da una valutazione positiva sulla meritevolezza dell’interesse perseguito;

  •  "Atto di destinazione”: introdotto dalla L.51/2006 e disciplinato all’art. 2645-ter del c.c., è definito come: l’atto in forma pubblica con cui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri sono destinati per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a presone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322, secondo comma.

Detti negozi possono essere trascritti ai fini dell’opponibilità ai terzi della destinazione con conseguente separazione patrimoniale.

Si precisa che:

- la validità della destinazione dipende da una valutazione positiva sulla meritevolezza dell’interesse perseguito;
- nella prassi operativa sono di recente utilizzo nella risoluzione delle crisi di azienda.