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Atti da e per l'estero

STATUS DELLO STRANIERO

Una analisi dello status degli stranieri in Italia non può prescindere anzitutto da una disamina di quali siano i requisiti e le condizioni per essere considerato cittadino italiano.

Per cittadino italiano, ai sensi della L.91/1992, deve intendersi:

  • Il figlio di padre o madre cittadini (cosiddetto ius sanguinis);
  • Chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;
  • Il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
  • Colui che sia riconosciuto volontariamente o giudizialmente figlio di cittadini durante la sua minor età;
  • Colui che sia riconosciuto volontariamente o giudizialmente figlio di cittadini durante la sua maggior età purché entro un anno dal riconoscimento elegga la cittadinanza determinata dalla filiazione;
  • Il minore straniero adottato da cittadino italiano
  • Lo straniero o l’apolide figlio o discendente di secondo grado di cittadini per nascita ove: abbia prestato servizio militare per lo Stato italiano e dichiari preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; assuma pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana; se, al raggiungimento della maggior età, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiari, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  • Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggior età, ove dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data;
  • Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, ove, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica – se residente all’estero dopo tre anni dalla data del matrimonio – qualora al momento dell’adozione del decreto di cui all’art.7 comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, annullamento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi;
  • Colui che sia dichiarato tale con decreto del Presidente della Repubblica nei casi previsti dall’art.9 della richiamata normativa. 

Per stranieri dunque si intendono tutti i soggetti che non siano cittadini italiani, con la precisazione che segue in relazione ai cittadini di stati membri dell’Unione Europea,. 

Ai sensi dell’art. 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale", contenute nel Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942,

“Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali”.

La normativa di riferimento riguardante il godimento dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri è oggi costituita dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394). 

Casi in cui non è necessario verificare la condizione di reciprocità

In base al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono parificati ai cittadini italiani e, dunque, dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità:

  • i cittadini – persone fisiche o giuridiche – degli Stati membri dell’UE (per cui sono in vigore gli articoli 15 e 45 della CDFUE oltreché artt. 49, 56 e 63 TFUE) nonché i cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
  • i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano essendo titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio (D.P.R. 394/1999 art. 1 comma 2);
  • gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni (Convenzione di New York ratificata con L.306/1962);
  • i rifugiati residenti da almeno 3 anni (Convenzione di Ginevra ratificata con L.722/1954);
  • secondo interpretazione costante, si ritiene che l’accertamento della condizione di reciprocità non vada inoltre effettuato per i cittadini di quei Paesi con i quali l’Italia ha concluso Accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti” (Bilateral Investment Treaties, o BITs). In tal caso, infatti, il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo assume carattere di “lex specialis” rispetto alla previsione generale dell’art. 16 delle Preleggi e si ritiene esistente la condizione di reciprocità relativamente alle materie disciplinate. Si specifica, in ogni caso, che per la particolare tematica dell’assunzione di cariche sociali, se non contemplata negli Accordi, dovrebbe essere verificata la condizione di reciprocità caso per caso. 

Per elenco dei paesi firmatari di BITs o con cui sussiste la condizione di reciprocità si rinvia a:

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/elenco_paesi.html

 

Agli stranieri comunque presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dal diritto internazionale generale.

 

ATTI ESTERI

Per la globalizzazione e conseguente frequente circolazione di persone e capitali fra Stati, sempre più spesso si ha a che fare con documenti esteri “notarili” da far valere in Italia o al contrario con documenti italiani da far valere all’estero.

Per quanto riguarda atti esteri da far valere in Italia, la normativa in esame è composta da una molteplicità di fonti:

  • 106 della Legge notarile prevede che gli atti pubblici e le scritture private autenticate in Stato estero, prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano debbano essere depositate in originale o in copia conforme presso un notaio esercente in Italia o presso l’archivio notarile distrettuale previa traduzione giurata in lingua italiana da allegarsi al verbale di deposito (salvo quanto previsto dall’art.14 della L.342/1977).

Il deposito notarile è necessario per qualunque atto soggetto a pubblicità immobiliare o commerciale, non invece per gli atti che dovranno essere solamente registrati ai sensi del D.p.r. 131/1986.

Si precisa le norme relative alle menzioni di legge previste i trasferimenti immobiliari saranno applicate al verbale di deposito;

  • 68 del Regolamento notarile richiede quale ulteriore presupposto per l’efficacia del documento straniero la sua preventiva legalizzazione.

La legalizzazione consiste in una procedura volta a garantire la qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché l'autenticità della firma stessa.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere in Italia, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero competenti per lo Stato di provenienza, senza necessità di ulteriore legalizzazione (art. 33, comma 2, D.P.R. n. 445/2000) e devono essere debitamente tradotte in italiano.

La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo provvede alla legalizzazione delle firme sugli atti e documenti da valere in Italia e rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia (art. 33, comma 4, D.P.R. n. 445/2000).

Non sempre però la legalizzazione è procedura necessaria, ciò avviene nei casi in cui il documento provenga da Stati facenti parte di appositi trattati internazionali.

Non è richiesta per:

  • atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia di Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 per cui si rinvia a:

https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/stato_civile/doc/convenzione_di_londra_del_7_giugno_1968.pdf

  •  atti e i documenti pubblici redatti nel territorio di uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 da utilizzarsi in altro Stato aderente.
    Hanno sottoscritto la convenzione: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
    Detta convenzione non è però entrata in vigore sul piano internazionale, si applica tuttavia nelle relazioni fra i seguenti Stati: Belgio, Danimarca (eccetto Groenlandia e Isole Fær Øer), Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia.

(Aggiornato a ottobre 2018).

Si rinvia a:

www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Bruxelles_1987_%28dati%29.pdf

  •  atti e documenti pubblici redatti in Germania da far valere in Italia e viceversa secondo quanto previsto dalla Convenzione di Roma del 7 giugno 1969:

http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Italia-Germania_1969_%28dati%29.pdf

  • atti e documenti pubblici redatti in Ungheria da far valere in Italia e viceversa secondo quanto previsto dalla Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977:

http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Italia-Ungheria_1977_%28dati%29.pdf

  • atti e documenti pubblici redatti nel territorio di uno Stato aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 da utilizzarsi in altro Stato aderente.
    Essi devono essere sottoposti alla formalità dell'apostille, che costituisce una forma di legalizzazione speciale mediante apposizione di un visto normalmente di organo amministrativo o giudiziario attestante la qualità e competenza del pubblico ufficiale rispetto all’ atto stipulato.

Per individuazione dei paesi firmatari si rinvia a:

https://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Aja_Stato_applicazione.pdf

ATTI ITALIANI DA FAR VALERE ALL’ESTERO

Ove si tratti di atti pubblici la competenza al loro ricevimento e redazione spetta al notaio.

Si applicheranno le stesse regole di legittimazione del documento sopra esplicate, dunque: legalizzazione, apostille, o libera circolazione del documento con la precisazione che:

  • la competenza per la legalizzazione di atti notarili (e giudiziali) è della Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione;
  • la competenza per l’apposizione di apostille su atti notarili è della Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione.

Si precisa infine che Legalizzazione e Apostille, si applicano solo agli atti e documenti pubblici o autenticati, come definiti dalla normativa nazionale e internazionale: pertanto non possono essere legalizzati o apostillati atti e documenti privati se non preventivamente sottoposti al deposito presso un notaio.

La normativa vigente, consente la legalizzazione esclusivamente di atti e documenti con firma originale e non è permessa la legalizzazione di atti e documenti firmati digitalmente.