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Associazioni, Fondazioni

 

Sulla base degli articoli 2 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, il nostro ordinamento riconosce, garantisce e tutela la possibilità per i cittadini di costituire enti dotati di maggiore o minore soggettività che, perseguendo scopi meritevoli, possano arricchire il tessuto sociale.

In diritto si parla di persone giuridiche o enti non lucrativi (per distinguerli dalle società – anch’esse persone giuridiche – in cui lo scopo finale dell’attività imprenditoriale è normalmente la divisione degli utili).

 

Nel nostro ordinamento conosciamo:

- Associazioni: si caratterizzano per base pluralistica e natura corporativa.
Le associazioni normalmente perseguono un fine interno rivolto a beneficio dei singoli associati ma nulla vieta che possano essere create anche per il raggiungimento di uno scopo “esterno” all’ente. Altra caratteristica essenziale delle associazioni è l’uguaglianza fra membri secondo principi democratici e non discriminatori.
Nel nostro ordinamento sono ammesse sia associazioni in forma “riconosciuta” che non.
Le prime sono quelle che richiedono e ottengono l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura del luogo in cui l’associazione ha sede. Il riconoscimento comporta un duplice effetto: da un lato l’acquisto della personalità giuridica con conseguente limitazione della responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente, dall’altro la sottoposizione dell’organizzazione ad una serie di controlli pubblici.
Le associazioni non riconosciute sebbene siano dotate di un certo grado di soggettività giuridica non hanno personalità, tuttavia sono scelte come forma giuridica da importanti organismi quali i partiti politici, i sindacati ecc.
A tutela dei terzi è prevista in questi casi la responsabilità solidale e illimitata di coloro che agiscano in rappresentanza organica dell’ente.

- Fondazioni: si caratterizzano per base istituzionalistica: l’ente, una volta costituito – per atto fra vivi o anche per testamento – assume una forte autonomia distaccandosi dalla persona del fondatore. Il patrimonio viene destinato immutabilmente al perseguimento di uno scopo esterno all’ente e di natura meritevole.
Sarà il consiglio di amministrazione, sotto la vigilanza e il controllo dell’autorità governativa, a provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali.
Allo stato delle norme sono ammissibili solo fondazioni riconosciute.

- Comitati: si caratterizzano per la natura normalmente temporanea dell’ente rivolto alla promozione di un determinato evento di pubblico interesse.
Gli organizzatori redigono un programma che sarà offerto in sottoscrizione al pubblico al fine di dotare l’ente, mediante le oblazioni promesse, di un fondo con cui perseguire lo scopo prospettato. 

L’associazionismo a fini non lucrativi, come sappiamo visto con favore dallo Stato, è stato oggetto di numerose riforme che, tramite leggi speciali, hanno introdotto la possibilità – previo adeguamento dei relativi statuti ai parametri richiesti – di accedere a particolari regimi fiscalmente agevolativi, si parla di:

  • Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (a.k.a. O.N.L.U.S.)
  • Associazioni di Promozione Sociale (a.k.a. A.P.S.)
  • Organizzazioni di Volontariato (a.k.a. O.D.V.)

Di ultima emanazione è la cosiddetta “Riforma del Terzo Settore” introdotta con decreto legislativo 117/2017.

Spirito della novella è stato quello di riordinare e uniformare la disciplina degli “enti non profit”, con l’introduzione, a fronte delle relative agevolazioni, di una serie di controlli interni ed esterni.

 Possono essere enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante svolgimento di una o più attività di interesse generale ed iscritti nel registro unico nazionale.