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Convenzioni matrimoniali e contratti di convivenza

 

La riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975) introdusse, al fine di garantire l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e retribuire il lavoro domestico eventualmente posto in essere da uno di essi – in ottemperanza agli articoli 29 e 35 della Costituzione della Repubblica Italiana –  il regime patrimoniale della comunione legale dei beni in mancanza di diversa convenzione.

Detto regime di “default”, applicato sia ai coniugi che, a seguito della emanazione della L.76/2016 “Legge Cirinnà”, anche agli uniti civili, prevede un particolare sistema di comunione “a mani riunite” (ovvero senza quote) degli acquisti e l’amministrazione congiunta dei beni per gli atti cosiddetti “straordinari”.

Ai sensi dell’art. 163 del c.c. per i coniugi e le parti dell’unione civile, è però fatta salva la possibilità di modificare il regime patrimoniale davanti al proprio notaio di fiducia.

Le parti possono optare per:

  • Regime di separazione dei beni
  • Regime di comunione convenzionale, con il quale apportare delle modifiche al regime di comunione legale.

Altra facoltà concessa a coniugi o uniti civilmente o ai terzi in favore di questi è quella prevista dagli artt. 167 e seguenti c.c., (sostitutiva della precedente normativa inerente la “dote” in occasione del matrimonio) di destinare particolari beni immobili, mobili registrati o titoli di credito, al soddisfacimento di bisogni della famiglia, costituendoli in Fondo Patrimoniale.

Effetto peculiare della destinazione è la impossibilità di sottoporre detti beni a esecuzione per debiti che il creditore conosceva esser stati contratti per scopi estranei alla famiglia.

La “Legge Cirinnà” ha introdotto un’ulteriore possibilità, questa volta rivolta ai “conviventi di fatto” ovvero alle coppie – etero o omosessuali – unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale.

E’ loro riconosciuta la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune mediante sottoscrizione di un contratto di convivenza stipulato o autenticato da un notaio.