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Fare una liberalità

 

Per liberalità si intende l’atto con cui taluno, al fine di arricchire un altro soggetto, dispone di un proprio diritto o assume verso lo stesso un’obbligazione, con conseguente proprio depauperamento.

Nel nostro ordinamento si conoscono liberalità dirette (o donazioni) e indirette: nelle prime l’intento liberale costituisce l’unica causa dell’atto, nelle seconde la liberalità si collega ad una fattispecie più ampia arricchendone il contenuto.

Cosa differente è ad esempio l’attribuzione della provvista al figlio per l’acquisto di una casa mediante donazione di denaro, rispetto al pagamento da parte del genitore del prezzo della compravendita stipulata dal figlio.

Tale differenza attiene anche differenti regole formali:

  • Per le liberalità dirette occorrerà applicare la disciplina formale e sostanziale prevista dagli artt. 769 del codice civile e seguenti;
  • Per le liberalità indirette si applicheranno le regole formali previste per la tipologia contrattuale cui il beneficio accede, mentre per quelle sostanziali previste per le liberalità dirette.

Quanto detto, anche se pare rilevante solo su un piano teorico-astratto, ha importanti effetti anche in ambito successorio (i beni ricevuti a titolo di liberalità indiretta non potranno essere aggrediti con azioni “restitutorie” ove uno degli eredi “necessari” assuma di esser stato leso nella propria quota riservata di eredità) e conseguentemente in relazione alla successiva circolazione del bene oggetto della liberalità.

Anche sotto un profilo fiscale sussistono importanti differenze fra liberalità dirette ed indirette:

  • Le donazioni sono soggette ad autonoma imposizione fiscale, salvo siano rivolte a favore di parenti stretti (per cui sussiste una franchigia a tal fine rinviandosi alla sezione “regolare la propria successione”) o di enti non profit a determinate condizioni (sussistono ulteriori casi di esenzione);
  • Le liberalità indirette invece, per espressa previsione legislativa, ove siano collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, non scontano autonoma imposta, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale o l’i.v.a.

Mentre le liberalità indirette possono essere conformate nei modi più disparati possibili, essendo pressoché impossibile una disamina della casistica la Donazione è invece un contratto tipizzato dal nostro legislatore.

Quello che taluni possono non sapere con riferimento alla donazione è che:

  • Deve essere redatta a pena di nullità in forma di atto pubblico con assistenza di due testimoni;
  • Può essere informale solo ove sia di modico valore (da considerarsi secondo la giurisprudenza con criterio soggettivo e non oggettivo) e vi sia la tradizione;
  • Può essere prevista una riserva di disporre di determinati beni oggetto della liberalità;
  • Può essere soggetta a condizione di riversibilità sia per il caso di premorienza del donatario sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti: al verificarsi della condizione, opponibile anche ad eventuali aventi causa dal donatario, i beni tornano in proprietà del donante;
  • Può essere accompagnata da una disposizione modale che crei in capo al donatario l’obbligo di tenere uno specifico comportamento o svolgere prestazioni determinate;
  • Non può avere ad oggetto beni non esistenti “in rerum natura”;
  • Secondo quanto espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2016, a determinate condizioni, può avere ad oggetto anche beni altrui.

Stante la particolarità dell’operazione si consiglia sempre di consultarsi con il proprio notaio di fiducia al fine di assumere una determinazione consapevole.