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Per liberalità si intende l’atto con cui taluno, al fine di arricchire un altro soggetto, dispone di un proprio diritto o assume verso lo stesso un’obbligazione, con conseguente proprio depauperamento.
Nel nostro ordinamento si conoscono liberalità dirette (o donazioni) e indirette: nelle prime l’intento liberale costituisce l’unica causa dell’atto, nelle seconde la liberalità si collega ad una fattispecie più ampia arricchendone il contenuto.
Cosa differente è ad esempio l’attribuzione della provvista al figlio per l’acquisto di una casa mediante donazione di denaro, rispetto al pagamento da parte del genitore del prezzo della compravendita stipulata dal figlio.
Tale differenza attiene anche differenti regole formali:
Quanto detto, anche se pare rilevante solo su un piano teorico-astratto, ha importanti effetti anche in ambito successorio (i beni ricevuti a titolo di liberalità indiretta non potranno essere aggrediti con azioni “restitutorie” ove uno degli eredi “necessari” assuma di esser stato leso nella propria quota riservata di eredità) e conseguentemente in relazione alla successiva circolazione del bene oggetto della liberalità.
Anche sotto un profilo fiscale sussistono importanti differenze fra liberalità dirette ed indirette:
Mentre le liberalità indirette possono essere conformate nei modi più disparati possibili, essendo pressoché impossibile una disamina della casistica la Donazione è invece un contratto tipizzato dal nostro legislatore.
Quello che taluni possono non sapere con riferimento alla donazione è che:
Stante la particolarità dell’operazione si consiglia sempre di consultarsi con il proprio notaio di fiducia al fine di assumere una determinazione consapevole.