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Testamento biologico

 

Il testamento è atto con cui taluno detta determinate disposizioni da farsi valere in un momento successivo alla propria morte, idoneo ad esempio a contenere determinazioni sul proprio corpo.

Il testamento biologico è in realtà impropriamente definito come tale, essendo un atto tra vivi volto a regolamentare una fase precedente a quella di apertura della successione.

Il legislatore, che di recente è intervenuto a regolamentare una materia che si era formata “de iure condendo”, parla infatti di disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.).

La L.219/2017 prevede la possibilità per i soggetti maggiorenni, capaci di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità, di autodeterminarsi e dopo aver acquisito determinate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte – al fine di esprimere un consenso informato – esprimere, attraverso le D.A.T., le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

E’ prevista inoltre possibilità di incaricare un soggetto di propria fiducia (Fiduciario) che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. 

Per espressa volontà di legge, le disposizioni anticipate di trattamento, sono esenti dall’obbligo di registrazione, da imposte di bollo e da qualsiasi tributo, imposta, diritto e tassa.