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Fra i compiti del notaio, grande rilievo ha quello previsto dal Testo unico sull’imposta di Registro (d.p.r. 131/1986).
Ai sensi dell’art. 10 della citata normativa il notaio è soggetto obbligato a richiedere la registrazione degli atti da lui redatti, ricevuti o autenticati, ma ciò non ne esaurisce la funzione in quanto è anche soggetto solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta insieme alle parti.
La registrazione degli atti ricevuti è fatta in via telematica (assicurando quindi la massima rapidità per l’erario) mediante autoliquidazione dell’imposta: ciò significa che sarà fatta una “proposta” di liquidazione, cui seguirà il controllo da parte dell’agenzia delle entrate competente.
I funzionari dell’ufficio pubblico, ove ravvisino differenze fra il versato e il dovuto, procederanno a darne comunicazione al notaio entro i 60 giorni successivi la richiesta di registrazione, alle parti nei tre anni decorrenti dallo stesso termine.
Il notaio dunque nel proporre la soluzione giuridica - fermo il principio di libertà del contribuente di scegliere fra le varie operazioni possibili anche in ragione del differente carico fiscale, nel rispetto del divieto di abuso del diritto ex art. 10-bis della L.212/2000 - offrirà al cliente una consulenza fiscale circa il regime tributario dell’operazione, essendo comunque professionalmente obbligato a far conseguire il trattamento fiscale legalmente più favorevole.
Non sarà però responsabile civilmente, salvo dolo o colpa grave, per eventuali errori nella determinazione delle imposte, tenuto inoltre conto che, in capo all’amministrazione finanziaria – frazionata in più uffici territoriali –, sussistono orientamenti diversi circa la tassazione di specifiche operazioni.